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Ariccia – Sicurezza e decoro alla Sagra della Porchetta: firmata ordinanza anti-vetro e lattine in centro

Ariccia - Inaugurazione 70esima Sagra della Porchetta

Il Sindaco del Comune di Ariccia, in vista della 72esima Edizione della Sagra della Porchetta, in programma da venerdì 30 agosto al 1 settembre, ha firmato un’ordinanza che introduce nei giorni di festeggiamenti, nel centro cittadino, alcune limitazioni al consumo di bevande in contenitori in vetro o lattina, al fine di garantire la sicurezza dei numerosi visitatori, nonché l’igiene ed il decoro.

Le disposizioni si applicano nell’area del centro storico e nelle aree del centro urbano di Galloro e nelle zone a queste attigue, dalle ore 12:00 del giorno 30 settembre 2024 fino alle ore 05:00 del giorno 2 settembre 2024.

Le disposizioni contenute nell’ordinanza

a) E’ vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche e analcoliche contenute in bicchieri e bottiglie di vetro o confezioni di vetro e lattine da parte delle attività di commercio e/o somministrazione di prodotti alimentari e in genere di tutte le forme di commercio (in area privata e/o di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, di attività artigianali nel settore alimentare, quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc., dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica) che consentono la vendita di bevande in vetro e lattine.

Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione e il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa all’interno dei locali di somministrazione e sulle proprie pertinenze private;

  1. b)  la somministrazione può avvenire esclusivamente in bicchieri di carta ovvero altro materiale similare biodegradabile, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita;
  2. c)  è vietato agli esercenti titolari di concessione di suolo pubblico – ove consentito – somministrare bevande in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine ai propri clienti, durante la consumazione delle medesime ai tavoli ubicati sul suolo pubblico;
  3. d)  è vietato il consumo all’aperto di bevande alcoliche e superalcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, per evitare l’insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi. E’ escluso da tale divieto il consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati dalle attività di somministrazione/ristorazione individuati con assoluta chiarezza connotativa;
  4. e)  è vietato, altresì, a chiunque abbandonare in maniera incontrollata bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano e ambientale, nonché possibili pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone;
  5. f)  È’ fatto obbligo agli esercenti che vendono e/o somministrano bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori (il contenitore in plastica deve essere consegnato senza tappo);
  6. g)  È fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e lattine per il consumo di bevande all’interno dell’area interessata dai festeggiamenti di cui alla manifestazione indicata in oggetto, dei parchi, dei giardini e delle aree pubbliche (attrezzate e non);
  7. h)  nelle stesse aree e giornate è fatto divieto di utilizzare, trasportare o detenere spray a base di “Oleoresin Capsicum” o di sostanze sintetiche che producono i medesimi effetti.
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