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Artena – Fassa Bortolo, il Consiglio di stato ribalta la sentenza del Tar sull’ampliamento del cementificio

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar del Lazio in merito alla realizzazione dell’ampliamento del cementificio Fassa Bortolo di Artena. La questione aveva tenuto banco sul finire dello scorso anno, fino a quando comitati, residenti e ambientalisti, con in testa il vicino Comune di Cori, avevano tirato un sospiro di sollievo per l’accoglimento delle loro istanze da parte del Tar, nella sentenza di novembre 2023.

L’ampliamento dell’impianto – il cui iter autorizzativo viene considerato fortemente lacunoso – fa paura a molti, per le temute ricadute sull’ambiente circostante – siamo nella zona del lago di Giulianello -, sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento della falda, che verrebbero causate dai due alti forni previsti dal progetto.

Nella giornata di martedì 11 giugno è stata pubblicata la sentenza N.05241 emessa dal Consiglio di Stato che, di fatto, ribalta completamente la precedente sentenza di primo grado, dando il via libera all’avvio dei lavori.

Senza entrare nel merito delle contestazioni avanzate dal Comune di Cori, circa soprattutto le prescrizioni dell’Arpa in merito al calcolo dell’inquinamento atmosferico prodotto dall’impianto, la sentenza del Consiglio di Stato ravvisa il ritardo nella presentazione del ricorso.

Dall’accoglimento delle suesposte premesse consegue che – si legge nella sentenza – , nel caso in esame, i provvedimenti di VIA e di AIA, in quanto dotati di autonoma efficacia lesiva rispetto al provvedimento di PAUR, avrebbero dovuto costituire oggetto di espressa impugnazione da parte del Comune di Cori entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data della rispettiva pubblicazione sul BURL“.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono – si legge ancora ora – , l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullata la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso di primo grado ricevibile (Cons. St., VI, 28 novembre 2022, n. 10427), con conseguente dichiarazione della sua irricevibilità per tardività“.

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